La donazione è il solo strumento giuridico di trasmissione a titolo gratuito di beni da parte di un soggetto vivente e si distingue dal testamento che non produce effetti se non alla morte del suo autore. Lo spirito della donazione è in realtà il desiderio o l'opportunità di dare qualcosa alle persone a noi legate da affetti o da amicizia.
Aiutare i propri figli, anticipare la propria successione, fare un dono ad un amico, ricompensare colui che ti ha reso un servizio, partecipare alla realizzazione di un obiettivo di beneficenza.
Chi desidera tutto questo può farlo attraverso le donazioni.
La donazione presenta molte caratteristiche. Le principali sono l'assenza di un corrispettivo e il carattere tendenzialmente definitivo, trattandosi di un contratto. L'importanza di tale atto e le conseguenze che ne derivano esigono che questo si debba realizzare seguendo forme particolari.
Chi dona può apporre all'atto di donazione svariate clausole che daranno vita a peculiari fattispecie di donazione.
La donazione è, a tutti gli effetti, un atto importante, in quanto comporta il depauperamento del patrimonio di colui che dona (donante) ed il conseguente arricchimento di colui che riceve (donatario o beneficiario). E' pertanto necessario conoscere preliminarmente tutti gli aspetti e le conseguenze, tanto civili che fiscali, di tale atto.
L'opportunità di una donazione deve analizzarsi caso per caso, avendo presente i seguenti elementi, e precisamente: il patrimonio del donante, la situazione familiare del medesimo, le implicazioni sulla futura successione dello stesso, gli aspetti fiscali ed eventuali vantaggi di un simile atto. Spesso, la scelta per la donazione, rispetto ad un atto a titolo oneroso (cioè con corrispettivo), si farà nell'ambito di un programma successorio globale e tenendo presente i rapporti che intercorrono tra successione a causa di morte e donazione.
Cause di instabilita' della donazione:
La donazione quale atto tendenzialmente definitivo è un contratto tramite il quale chi dona si spoglia del bene donato. Non può essere sciolto se non per mutuo dissenso o per altre cause previste dalla legge. E' inoltre possibile apporre al contratto di donazione clausole o condizioni, il cui verificarsi determina la risoluzione della donazione stessa.
Mutuo dissenso:
Le parti, tra loro d’accordo, possono risolvere la donazione tra le stesse intervenuta, ma devono rispettare la stessa forma. Può essere utile procedere alla risoluzione consensuale della donazione, qualora il donatario abbia bisogno di chiedere un prestito e di garantire detto prestito con ipoteca sui beni donati, nel caso in cui la Banca erogante il prestito lo rifiuti a causa della provenienza donativa considerata lesiva dei diritti di legittima di eventuali prossimi congiunti del donante.
Cause previste dalla legge:
ingratitudine: in alcune ipotesi previste dalla legge (per esempio nel caso di delitto consumato o tentato di omicidio nei confronti del donante o di un suo stretto familiare o di ingiuria grave verso il donante stesso) il donante, o i suoi eredi, possono chiedere al giudice la risoluzione della donazione;
sopravvenienza dei figli al donante: determina la possibilità, da parte del donante, di chiedere al giudice la risoluzione della donazione in quanto il donante, al tempo di quest'ultima, non aveva o non sapeva di avere figli. Inoltre non tutti sanno che i beni provenienti da donazione sono soggetti all'azione di revoca da parte di eventuali eredi defraudati dei loro diritti. Andiamo per ordine. La Legge stabilisce che le proprietà del defunto cadano in successione e divengano dei parenti più stretti in base ad alcuni dettagliati meccanismi di attribuzione. La devoluzione dell'eredità deve cioè avvenire obbligatoriamente a favore dei cosiddetti eredi legittimi, salvo che essi non dichiarino formalmente di rinunciarvi. Quando il proprietario di un bene decide di donarlo trascurando degli eredi, questi acquisiscono la facoltà legale di opporsi alla donazione fino ad ottenerne la revoca. In conseguenza di tale annullamento chi ha ricevuto il bene ne perderebbe la titolarità. Anche eventuali acquirenti sopravvenuti sarebbero tenuti alla restituzione dell'immobile agli eredi legittimi. E le eventuali ipoteche iscritte successivamente alla donazione perderebbero di efficacia. Lo stesso problema potrebbe verificarsi in caso di successione in forza di testamento. Quando le volontà del defunto ledono le quote destinate agli eredi legittimi essi possono intraprendere un'azione intesa a modificare i beneficiari della successione. Ora, poiché è materialmente impossibile risalire con certezza a tutti gli eredi legittimi, salvo rare eccezioni le banche rifiutano di concedere mutui su immobili che hanno osservato trasferimenti di proprietà in questo modo. L'unica salvaguardia viene dal trascorrere del tempo. Le ipoteche mantengono infatti la loro efficacia se la trascrizione della donazione o della successione è avvenuta da oltre vent'anni. Inoltre, il trasferimento è considerato definitivo se il donante (o il defunto) è deceduto da oltre dieci anni e nel frattempo non sono state intraprese azioni legali da parte degli eredi.