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Il Decreto Sostegni Bis è legge e, come ormai noto, prevede una serie di importanti agevolazioni fiscali per i giovani under 36 che vogliono acquistare la loro prima casa.
Orientarsi tra le norme, le scadenze e i requisiti per accedere alle misure non è semplice. Così è sceso in campo il Consiglio Nazionale del Notariato, che ha redatto una semplice guida in 8 punti per rispondere alle principali domande dei cittadini sul tema. Vediamole più nel dettaglio.
La norma (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) prevede l’esonero dal pagamento
per l’acquisto della proprietà di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa”, o per il trasferimento o la costituzione di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa”.
Possono usufruirne i soggetti che non abbiano compiuto nell’anno 36 anni di età e che abbiano un ISEE non superiore a 40mila euro annui.
La norma fa riferimento agli atti di acquisto di abitazioni per le quali ricorrono i requisiti di “prima casa”. Questa precisazione, quindi, esclude in maniera automatica quelle che appartengono alle categorie catastali A1, A8 e A9.
Va ricordato che anche le relative pertinenze (per esempio cantine e posti auto) beneficiano di questa agevolazione fiscale. La norma si applica anche quando la cessione delle case di abitazione con i requisiti di “prima casa” avvenga da parte di un’impresa.
Come brevemente anticipato poco fa, le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Sostegni bis sono esclusivamente a favore di soggetti che:
La norma riconosce ai giovani under 36 che comprano la prima casa direttamente da un’azienda costruttrice un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta all’impresa.
Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; può essere utilizzato in compensazione ma in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
Le agevolazioni prima casa under 36 prevedono del Decreto Sostegni Bis prevedono anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva (di solito parti allo 0,25%) per finanziamenti e mutui erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili a uso abitativo e con i requisiti “prima casa”.
La sussistenza dei requisiti per godere di queste agevolazioni fiscali deve essere dichiarata dal mutuatario.
Le misure contenute nel decreto Sostegni bis si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il 26 maggio 2021, fino al 30 giugno 2022.
Si decade dall’agevolazione prima casa per
In queste ipotesi, venendo meno i presupposti per godere delle agevolazioni “prima casa”, l’imposta di registro dovrà essere pagata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni. L’imposta sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2%.
Se l’Agenzia delle Entrate riscontra l’assenza dei requisiti previsti come l’età, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, dovranno essere corrisposte le imposte dovute maggiorate di sanzioni e interessi.
Non essendo venuti meno i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione ‘prima casa’, l’imposta di registro sarà pagata nella misura del 2% e l’imposta sostitutiva per il finanziamento nella misura ordinaria dello 0,25%.