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Accesso agli atti condominiali, cosa dice la Cassazione

Con l’ordinanza n. 4445 la Cassazione è intervenuta sul tema dell’accesso agli atti condominiali. Vediamo quanto stabilito.

Secondo l’ordinanza n. 4445 della seconda sezione civile della Corte di cassazione, l’accesso agli atti condominiali è sempre diritto del condomino, soprattutto se la richiesta di accesso avviene con il ricevimento dell’avviso di convocazione dell’assemblea. Come evidenziato da Italia Oggi, che ha esaminato il caso, “il fatto che la richiesta di accesso pervenga all’amministratore soltanto qualche giorno prima della riunione non è di per sé di ostacolo all’esercizio del diritto”.

L’interesse del condomino deve essere contemperato con le esigenze organizzative dell’amministratore e non deve ostacolare l’esercizio delle sue funzioni, ma l’amministratore deve fornire la prova delle ragioni che possano giustificare il mancato riscontro alla richiesta del condomino. Nel caso in cui la mancata collaborazione dell’amministratore all’esercizio del diritto di accesso del comproprietario alla documentazione condominiale sia ingiustificata, il comproprietario “può impugnare le conseguenti deliberazioni assembleari e chiederne l’annullamento per violazione del suo diritto a una partecipazione informata e consapevole alla riunione condominiale”. Anche se imminente all’assemblea di condominio, dunque, la richiesta del condomino di avere accesso agli atti condominiali deve essere soddisfatta.

Con la riforma del 2012 è stato chiarito il tema “del diritto dei condomini di accedere alla documentazione detenuta per loro conto dall’amministratore condominiale sulla base del mandato ricevuto dalla maggioranza assembleare e delle conseguenze del rifiuto”. In particolare, come ricordato da Italia Oggi, “gli artt. 1129, 1130 e 1130-bis c.c. hanno introdotto espressamente il diritto dei condomini a visionare e fare copia di detta documentazione, onerando l’amministratore di collaborare per rendere possibile l’esercizio di tale diritto, compatibilmente all’organizzazione del proprio lavoro”. L’amministratore è obbligato a far visionare la documentazione condominiale e a estrarne a richiesta dei condomini una copia. L’articolo 1129, nello specifico, ha previsto la possibilità per gli amministratori di indicare ai condomini i giorni e le ore in cui è possibile effettuare l’accesso agli atti condominiali, permettendo agli amministratori di organizzare il proprio lavoro.

Con l’ordinanza n. 4445 la Cassazione ha sottolineato che è onere dell’amministratore che non ha dato “la possibilità al condomino di visionare i documenti conservati nel proprio ufficio dimostrare che siano state proprio le caratteristiche di tale richiesta, per ragioni temporali o per altri motivi, a non rendere possibile la tempestiva collaborazione all’esercizio del diritto di cui è titolare ciascun condomino”.

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In condominio l'accesso ai documenti è illimitato (Italia oggi)